Dal 1° aprile 2025 è operativa la classificazione ATECO 2025, che ha rinumerato o ridefinito numerose voci precedenti. Davanti alla domanda «può questa impresa rilasciare un’attestazione di sanificazione?», verificare l’inquadramento aggiornato dei servizi di pulizia codice ATECO è quindi necessario, ma non risolutivo.
Il codice identifica l’attività economica dichiarata secondo una determinata versione della classificazione. Non dimostra, da solo, che l’impresa possieda tutti i requisiti applicabili alla prestazione richiesta, che i lavoratori siano formati per i rischi effettivi o che un documento denominato “attestazione” abbia il valore attribuitogli dal cliente.
Che cosa identifica davvero il codice ATECO dei servizi di pulizia
Il gruppo 81.2 viene comunemente descritto come l’insieme delle attività di pulizia e disinfestazione. La sua ampiezza è utile per collocare un’impresa nel settore, ma diventa un limite quando occorre distinguere una pulizia ordinaria da una prestazione specializzata.
Nelle ricostruzioni divulgative rientrano nello stesso perimetro generale attività molto diverse: pulizia interna ed esterna degli edifici, pulizia di macchine industriali e cisterne, interventi su strade, rimozione di neve e ghiaccio, disinfezione e disinfestazione. Il criterio corretto di confronto è però la prestazione concretamente richiesta, non la vicinanza nominale dei codici. Lavare pavimenti e superfici in un ufficio non è un’alternativa omogenea a disinfestare un ambiente o a eseguire una sanificazione con prodotti e procedure specifici.
La classificazione ampia offre una descrizione sintetica del settore; quella più analitica permette di distinguere meglio le attività. Il compromesso è che un numero molto preciso può risultare fuorviante se appartiene a una versione superata dell’ATECO o se viene riportato senza la relativa descrizione completa.
Servizi di pulizia codice ATECO: perché le fonti non coincidono
Una ricostruzione commerciale del 2025 associa il codice 81.21.00 alla pulizia generale non specializzata all’interno degli edifici, comprendendo abitazioni, uffici, strutture commerciali e alcuni sgomberi. Riconduce inoltre la pulizia industriale alla classe 81.22, la cura e pulizia dei giardini al gruppo 81.30 e riporta voci della famiglia 81.23 per strade, neve, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Si tratta di una fotografia divulgativa delle attività e dei codici indicati nel mercato, non di una prova normativa dell’inquadramento camerale.
Un’altra fonte articola invece il gruppo 81.2 attraverso le classi 81.21, 81.22 e 81.29 e avverte che non tutte le voci della macro-categoria consentono di ricavare automaticamente la possibilità di esercitare o certificare sanificazione e disinfezione. Questa lettura dei limiti tra codice ATECO e prestazione di sanificazione non coincide perfettamente con la numerazione 81.23 e 81.23.1 riportata dalla prima ricostruzione.
La divergenza non si risolve scegliendo la fonte che presenta il numero più dettagliato. Prima occorre confrontare oggetti omogenei: stessa edizione ATECO, stesso livello della classificazione e stessa attività descritta. Un gruppo a tre cifre, una classe a quattro e una sottocategoria più analitica non hanno la medesima funzione documentale. Dopo l’entrata in vigore di ATECO 2025, inoltre, un codice ereditato dalla versione 2007 può essere stato rinumerato, soppresso oppure associato a un significato differente.
Per questo i numeri a cinque o sei cifre reperiti nelle pagine informative vanno letti come indicazioni da verificare. La conferma deve riguardare la voce completa risultante dalla posizione dell’impresa e dalla classificazione vigente, non soltanto il numero copiato in un preventivo o sul sito aziendale.
Dalla voce classificatoria alla prestazione esercitata
Il secondo passaggio è l’attività che l’impresa ha effettivamente dichiarato di esercitare. Due operatori collocati nel settore delle pulizie possono avere perimetri diversi: uno può svolgere pulizia generale negli edifici, un altro attività industriali specializzate, un altro ancora interventi di disinfezione o disinfestazione.
Il codice ATECO descrive l’attività economica, mentre l’esercizio della specifica prestazione dipende anche dalla disciplina applicabile e dalla posizione amministrativa dell’impresa. La distinzione è particolarmente rilevante quando il cliente non richiede una semplice pulizia, ma un risultato qualificato come disinfezione, disinfestazione, derattizzazione o sanificazione.
Questi termini non sono sinonimi intercambiabili. Usare “sanificazione” come formula commerciale generale non estende il perimetro dell’attività dichiarata e non assorbe automaticamente le altre prestazioni. Allo stesso modo, l’impiego di ozono, perossido di idrogeno o altri agenti non basta, isolatamente, a definire la corretta qualificazione amministrativa dell’intervento.
I requisiti non sono contenuti nel numero
Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione rientrano nel quadro disciplinato dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dalle relative disposizioni applicative. La verifica concreta può coinvolgere requisiti economico-finanziari, di onorabilità e, per le attività alle quali sono richiesti, tecnico-professionali.
Non è corretto dedurre dal solo gruppo 81.2 quali requisiti debbano essere posseduti in ogni caso. Il confronto va condotto tra attività omogenee e sulla base della posizione aggiornata dell’impresa: i requisiti relativi alla pulizia generale non possono essere trasferiti senza verifica a sanificazione, disinfestazione o disinfestazione. Anche eventuali semplificazioni previste per alcune attività devono essere controllate presso la Camera di Commercio o il SUAP competente, anziché ricavate per analogia dal nome del codice.
Qui emerge il compromesso amministrativo. Una classificazione sintetica rende più agevole identificare il settore, ma non incorpora tutte le condizioni necessarie per svolgere ciascuna prestazione. La verifica camerale richiede più documenti, però evita di trasformare un dato classificatorio in un’autorizzazione implicita.
La formazione segue il rischio concreto, non l’etichetta commerciale
La formazione dei lavoratori prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 deve essere coerente con mansioni, prodotti impiegati, attrezzature e rischi presenti. Il codice ATECO può contribuire all’inquadramento, ma non sostituisce la valutazione delle attività effettivamente svolte.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha sostituito gli accordi precedenti e stabilisce per la formazione specifica durate minime di 4 ore nel rischio basso, 8 nel medio e 12 nell’alto. Le indicazioni formative che ancora richiamano il settore N 81.2 della classificazione ATECO 2007 devono quindi essere lette distinguendo il vecchio riferimento settoriale dalla classificazione oggi vigente.
Nemmeno una durata formalmente corretta prova, da sola, la pertinenza della formazione rispetto a una sanificazione specifica. Un corso riferito al rischio basso del settore non documenta automaticamente la preparazione all’uso di qualsiasi agente, macchina o procedura. Il punto da verificare è la coerenza tra contenuti formativi e lavoro concretamente assegnato.
Che cosa può provare un’attestazione di sanificazione
“Attestazione” può indicare documenti diversi. Può documentare che l’impresa dichiara di avere eseguito un determinato intervento, ma non sostituisce la prova dell’inquadramento dell’operatore né sana l’eventuale assenza dei requisiti applicabili.
Occorre quindi separare due domande. La prima riguarda la possibilità dell’impresa di eseguire quella prestazione, da ricostruire attraverso attività dichiarata e requisiti. La seconda riguarda ciò che il documento dimostra: il suo valore dipende dal contenuto, dal soggetto che lo emette e dall’effettiva riconducibilità all’intervento richiesto. La semplice presenza del termine “sanificazione” nell’intestazione non trasforma una dichiarazione generica in una certificazione con valore universale.
Il codice ATECO resta un elemento della catena probatoria, non la catena intera. È utile per rilevare una prima coerenza o un’anomalia evidente; non dimostra da solo né l’esecuzione dell’intervento né l’idoneità professionale e formativa necessaria.
Attività, codice indicato e verifica necessaria
| Attività | Codice indicato dalle fonti | Verifica necessaria |
|---|---|---|
| Pulizia generale non specializzata all’interno di edifici | 81.21.00, riportato dalla fonte divulgativa | Controllare la voce completa ATECO 2025 e l’attività risultante dalla posizione dell’impresa. |
| Pulizia ordinaria di condomini e aree associate agli edifici | 81.21.00, secondo la ricostruzione commerciale | Distinguere la pulizia collegata all’edificio da attività esterne autonome o specializzate. |
| Pulizia industriale | Classe 81.22 | Verificare quale lavorazione industriale venga eseguita, con quali attrezzature e quali rischi. |
| Pulizia e cura dei giardini | Gruppo 81.30, servizi per la cura del paesaggio | Accertare se la prestazione sia cura del verde o pulizia di aree connesse a un edificio. |
| Pulizia delle strade e rimozione di neve e ghiaccio | 81.23.91, indicato dalla fonte divulgativa | Numero da confrontare con la voce completa della classificazione ATECO 2025. |
| Sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione | 81.23.1 in una fonte; articolazioni della famiglia 81.29 nell’altra | Voce controversa: verificare edizione ATECO, attività dichiarata e requisiti specificamente applicabili. Il gruppo 81.2 non basta. |
La conferma della voce completa va ottenuta dalla classificazione ATECO 2025 e dalla posizione risultante presso la Camera di Commercio, coinvolgendo il SUAP competente quando la natura dell’attività lo richiede. Un’attestazione è credibile soltanto quando la prestazione dichiarata, i requisiti applicabili e la formazione pertinente risultano coerenti tra loro.
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